Archivio per Dicembre 2007

CAF 2007 – Sede INPS de L’Aquila

9 Dicembre 2007

Durc: pubblicato in Gazzetta il decreto del Ministero del Lavoro

4 Dicembre 2007

04/12/2007 – Entrerà in vigore il 30 dicembre prossimo il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale che estende l’obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di attività.

Il Durc sarà richiesto a tutti i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall’ordinamento, e ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Sarà inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia.

Il Durc è rilasciato dall’Inps, dall’Inail e – per l’edilizia – dalle Casse edili, che possono farlo solo se costituite dalle associazioni datoriali e dai sindacati dei lavoratori comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

In via sperimentale, gli enti bilaterali (organismi costituiti da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative) possono rilasciare il Durc, previa apposita convenzione, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con Inps e Inail. Il Durc va richiesto dagli interessati utilizzando l’apposita modulistica unificata predisposta dagli Istituti previdenziali, dalle Casse edili e dagli Enti bilaterali; la richiesta ed il rilascio del Durc avvengono, di norma, attraverso strumenti informatici.

Nell’ambito delle procedure di appalto, il Durc relativo al soggetto appaltatore o subappaltatore può essere richiesto dalle amministrazioni pubbliche o dai soggetti appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).

Il Durc deve contenere:
a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
b) l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
c) la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura;
d) la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
e) la data di rilascio del documento;
f) il nominativo del responsabile del procedimento.

I requisiti di regolarità contributiva sono:
- correntezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto;
- richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

La regolarità contributiva nei confronti della Cassa edile è subordinata a:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.

Ai fini della fruizione delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e legislazione sociale e di quelle previste dalla disciplina comunitaria, il Durc ha validità mensile; nel settore degli appalti privati il DURC ha validità trimestrale (ai sensi dell’art. 39-septies del DL 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51).

Sono infine indicate le situazioni e le irregolarità in materia di tutela delle condizioni di lavoro non ostative al rilascio del Durc.

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Decreto Ministeriale 24/10/2007
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Documento unico di regolarita’ contributiva
(Gazzetta ufficiale 30/11/2007 n. 279)

Circolare 30/12/2005 n. 122
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL per appalti di forniture e servizi ed altre attività. Testo congiunto INPS/INAIL

Delibera/zione 14/10/2005 n. 4-5
Comitato per la Bilateralità – Certificazione di regolarità contributiva

Lettera circolare 14/07/2004 n. 848
Certificazione di regolarità contributiva – art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 – dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 – nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.